Animali d'affezione
21 settembre 2010
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
MODIFICHE ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1991 N. 281
Art.1
(Principi e finalità)
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, proteggendone la salute e il benessere e rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca norme per la tutela della salute e del benessere degli animali d’affezione, per favorire la loro convivenza con gli esseri umani, per garantire il rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali, per promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e per disciplinare il controllo delle popolazioni di animali, nonché per la prevenzione e la lotta al randagismo.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si definiscono:
a) animale d’affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;
b) responsabile di un animale d’affezione: il proprietario o il detentore;
c) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali, di negozi di vendita di animali, l’attività di toelettatura, l’attività di educazione e di addestramento di cani, l’attività di allevamento e cessione a titolo oneroso di uno o più animali d’affezione;
d) allevamento di cani e gatti: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno;
e) cane randagio: cane vagante sul territorio, non identificato o non iscritto in anagrafe canina e comunque non riferibile ad un proprietario;
f) associazioni riconosciute: associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n. 266, Onlus o Enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
g) servizio veterinario ufficiale: il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio;
h) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio;
i) rifugio: struttura pubblica o privata, ivi compresi i parchi canili e gattili, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione;
j) anagrafe degli animali d’affezione: la registrazione degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti, correlata con dei dati anagrafici dell’animale e di quelli con i dati anagrafici del suo responsabile in un sistema informatizzato;
k) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, da cui non può essere allontanato in modo permanente, posto sotto la tutela del comune ed accudito da associazioni riconosciute o da privati cittadini in base a specifici progetti;
l) organizzazioni veterinarie: società scientifiche veterinarie e associazioni professionali veterinarie rappresentative, di livello nazionale e dotate di articolazione regionale.
Art. 3
(Doveri e compiti del responsabile di animali d’affezione)
1. Il responsabile di un cane e quello dei gatti deve provvedere a far identificare l’animale mediante l’applicazione del microchip e a farlo registrare nell’anagrafe degli animali d’affezione, entro il secondo mese di vita, nei modi indicati al successivo art.4, comma 1.
2. Il responsabile di un animale d’affezione è tenuto a garantire la salute e il benessere ed il controllo dell’animale.
3. Il responsabile di un animale d’affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose deve adottare le seguenti misure:
a) acquisire un animale d’affezione assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
b) affidare l’animale d’affezione a persone in grado di gestirlo;
c) provvedere alla sua cura garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e a fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici;
d) controllare l’attività riproduttiva del proprio animale in maniera consapevole, garantendo eventualmente il benessere dei riproduttori e della cucciolata.
4. Il responsabile di un cane deve inoltre adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad un metro e cinquanta, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;
b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l’incolumità delle persone e degli altri cani consultare un medico veterinario riconosciuto esperto in medicina veterinaria comportamentale, secondo i parametri fissati dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
e) adottare ogni possibile precauzione per prevenire l’aggressione di persone od animali e impedirne la fuga;
f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ai quali non si possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c);
g) controllare lo stato di salute dell’animale e garantirgli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria;
h) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e h) del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dai Comuni.
6. E’ vietato allontanare i cuccioli di cane dalla madre prima dei 2 mesi di vita, fatta eccezione nel caso di decesso della madre o in caso pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.
7. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alla presente legge.
8. Il responsabile che ha la titolarità di un animale d’affezione, iscritto all’anagrafe, in caso di cessione, deve darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale, fornendone copia al nuovo responsabile. Chi riceve l’animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni.
9. In caso di smarrimento di un animale d’affezione il responsabile è tenuto, entro il termine di 3 giorni, a darne comunicazione scritta al servizio veterinario ufficiale fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.
Art. 4
(Gestione anagrafe degli animali d’affezione)
1. I cani e i gatti detenuti a scopo di commercio, e i gatti appartenenti alle colonie feline, devono essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell’anagrafe.
2. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo, quale atto medico veterinario,deve essere effettuato dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari libero professionisti che hanno fatto richiesta di accesso diretto all'anagrafe regionale, secondo le modalità predefinite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il veterinario ufficiale o libero professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un certificato di iscrizione in anagrafe canina e felina che accompagna l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà.
4. I veterinari liberi professionisti, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo con l’apposito lettore e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono informare il responsabile dell’animale degli obblighi di legge.
5. I veterinari liberi professionisti autorizzati all’accesso diretto alla banca dati dell’anagrafe regionale per l’inserimento dei dati hanno facoltà di consultazione di tutte le banche dati regionali.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare la confluenza dei dati delle anagrafi regionali nella banca dati dell’anagrafe nazionale presso il Ministero della salute.
Art. 5
(Soccorso di animali)
1. Chiunque rinvenga animali d’affezione feriti è tenuto a darne segnalazione ai servizi veterinari ufficiali ovvero, tramite apposite convenzioni con i medici veterinari liberi professionisti con oneri a carico del Comune, al fine di consentirne il soccorso.
2. Nel caso di animale ferito riconducibile ad un responsabile le spese del soccorso sono a carico di quest’ultimo.
3. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno.
Art. 6
(Decesso ed eutanasia)
1. Il responsabile dell’animale d’affezione, in caso di decesso dell’animale, è tenuto a segnalarlo al servizio veterinario ufficiale, anche tramite il veterinario libero professionista che ha accesso all’anagrafe, ai fini della cancellazione dall’anagrafe canina.
2. Gli animali d’affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda nei casi di:
a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario;
b) cane dichiarato a rischio elevato per l’incolumità pubblica previa certificazione emessa dal medico veterinario, responsabile del servizio veterinario, presso il quale vengono effettuate l’osservazione e la valutazione comportamentale. Il certificato deve riportare tutte le fasi di valutazione del cane e la diagnosi conclusiva che attesti la necessità di tale decisione.
Art. 7
(Attività di prevenzione e controllo)
1. Con decreto del Ministro della salute è istituita, presso la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature con il compito di valutare gli episodi gravi di morsicatura e i dati riguardanti tutte le morsicature.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario comportamentalista designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, uno specialista in epidemiologia, un medico veterinario in rappresentanza delle organizzazioni veterinarie definite all’articolo 2, lettera l);
3. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell’esercizio delle rispettive competenze, garantiscono la prevenzione ed il controllo delle morsicature e trasmettono i relativi dati alla Commissione nazionale di cui al comma 1.
Art. 8
(Formazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano corsi di formazione per i medici veterinari del servizio sanitario nazionale in materia di valutazione dei cani morsicatori al fine di stabilire il livello di rischio degli stessi per l’incolumità delle persone e degli altri animali;
2. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono alla formazione dei veterinari ufficiali in materia di comportamento canino.
Art. 9
(Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale.
2. Il servizio veterinario ufficiale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, in base alla gravità delle lesioni o dei danni provocati a persone, animali o cose, definisce le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale avvalendosi di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del responsabile dell’animale.
3. Il servizio veterinario ufficiale, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale e delle relative risultanze, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite.
4. Il sindaco, qualora il servizio veterinario ufficiale accerti l’incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di sequestro.
5. Il responsabile dell’animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente a scopo terapeutico alla custodia del cane dichiarato a rischio elevato ed è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un’eventuale trasferimento di proprietà.
6. Il responsabile di un cane che viene dichiarato a rischio elevato, può rinunciare alla proprietà dell’animale che viene affidato ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute che garantiscano l’incolumità a persone, altri animali e le condizioni di benessere e recupero del soggetto.
7. I servizi veterinari ufficiali devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio elevato.
8. Le previsioni del presente articolo sono da applicarsi anche ai cani randagi.
Art. 10
(Canili e gattili sanitari)
1. I canili e gattili sanitari così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h) devono provvedere, prima dell’eventuale affidamento o trasferimento degli animali a:
a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi eventuali interventi chirurgici;
b) la verifica della presenza dell’identificativo degli animali smarriti nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell’animale, entro e non oltre tre giorni dall’evento, al fine della riconsegna;
c) l’applicazione del microchip e la registrazione in anagrafe degli animali randagi;
d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali di cui alla lettera c) ai fini del controllo della popolazione canina e felina.
2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell’ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ad associazioni riconosciute o a canili e gattili rifugio.
3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti previsti al comma 1, comunque non oltre 60 giorni, ed essere poi trasferiti nei rifugi per l’affidamento e l’adozione.
4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.
5. Il Ministero della salute con proprio decreto, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi.
6. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario ufficiale o agli organi di pubblica sicurezza.
Art. 11
(Rifugi)
1. I rifugi hanno come finalità la cessione in adozione e si caratterizzano quali strutture deputate a:
a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari non possono, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura per motivi di salute certificati, per ricovero ospedaliero, per decesso ovvero per misure di restrizione della libertà personale non superiore ai 60 giorni, garantendone il benessere fisiologico ed etologico per favorirne il recupero, il reinserimento e l’affidamento;
b) incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;
c) organizzare visite guidate all’interno delle strutture per agevolare l’incontro tra il cittadino e gli animali ospitati in attesa di affidamento;
d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con il volontariato e prevedendo la presenza di associazioni riconosciute.
2. I rifugi, pubblici o convenzionati con amministrazioni pubbliche, per favorire le adozioni degli animali detenuti devono pubblicizzare le attività e i servizi erogati e devono consentire l'ingresso al pubblico almeno tre giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato agli enti proprietari degli animali detenuti e alla azienda sanitaria locale nonché essere visibile all’ingresso della struttura.
3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria ed essere dotati di un medico veterinario responsabile.
4. I requisiti tecnico-strutturali e quelli gestionali dei rifugi sono stabiliti con il decreto di cui all’art. 10, comma 5.
Art. 12
(Nuove norme in materia di ricovero di animali d’affezione)
1. I Comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione, tenuto conto della natura di esseri senzienti degli animali stessi, devono garantire livelli essenziali per la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:
a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge;
b) sia evitato lo stress agli animali dovuto a trasporti su lunga distanza;
c) avvenga la rapida restituzione dell’animale, da parte della struttura di cui alla lettera a) al proprietario;
d) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino le adozioni .
2. I Comuni, nell’affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b)siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.
Art.13
(Verifiche e controlli)
1. Il sindaco del comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio collocati in strutture site in altri comuni e regioni e province autonome e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario ufficiale per la verifica sulla condizioni sanitarie e di benessere degli animali all’arrivo;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli animali non meno di una volta l’anno.
2. I comuni, singoli o associati, adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori.
3. La vigilanza sulle strutture di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge è esercitata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
Art. 14
(Impiego di cibo residuo per animali)
1. Le associazioni animaliste riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all’alimentazione delle colonie feline, degli animali dei rifugi, dandone comunicazione al servizio veterinario ufficiale.
2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e alle stesse condizioni, nel rispetto delle norme d’igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.
Art. 15
(Autorizzazione delle attività)
1. Le attività con animali d’affezione, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario ufficiale, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
2. Il servizio veterinario ufficiale, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, ivi compresa la custodia anche durante le ore notturne da parte di personale qualificato, necessari ai fini della tutela del benessere animale, stabiliti con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, comprensivi di tirocinio pratico di almeno tre mesi, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all’interno delle aree riservate all’attività.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni di volontariato, degli Ordini veterinari e delle organizzazioni veterinarie, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere animale, zoologia, etologia e, zooantropologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Tali corsi si concludono con un esame finale sulle competenze teoriche e pratiche acquisite .
5. Il tirocinio specifico di cui al comma 3, è organizzato con la collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che rendono noto l’elenco degli associati esperti presso i quali può essere svolto il tirocinio pratico.
6. I comuni rendono accessibile ai cittadini l’elenco delle attività con animali da compagnia autorizzate, presenti sul proprio territorio e ne curano l’aggiornamento.
7. I titolari delle attività con animali d’affezione sono tenuti ad individuare un medico veterinario di riferimento.
8. I titolari della attività di allevamento o commercio, entro 10 giorni dall’avvenuta cessazione dell’attività, devono dare comunicazione dell’evento al servizio veterinario ufficiale, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione.
9. Le attività di cui al presente articolo, già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi ai requisiti prescritti, entro il termine di 18 mesi e il servizio veterinario ufficiale può, anche sulla base dei risultati delle attività di controllo e vigilanza effettuate, riconoscere valida l’esperienza acquisita ai fini del possesso dei requisiti di formazione.
Art.16
(Obblighi per la detenzione per finalità economiche e divieti)
1. Il titolare di attività con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nel luogo dove l’attività viene svolta, un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria, vidimato dal servizio veterinario ufficiale. Il registro è conservato, presso la struttura stessa, per 5 anni ed esibito a richiesta del servizio veterinario ufficiale per i controlli.
2. E’ vietato acquistare o accettare in conto vendita animali provenienti da privati, o comunque da allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge, nonché vendere o porre in vendita animali non regolarmente identificati e registrati nelle anagrafi.
3. E’ vietata la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione.
4. Gli animali detenuti per lo svolgimento delle attività di cui all’art.15, comma 1, devono essere mantenuti nel rispetto dei requisiti fissati con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5.
Art. 17
(Fiere, mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali)
1. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, le fiere e le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d’affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale a seguito dell’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.
2. E’ vietato l’impiego di animali d’affezione, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell’accattonaggio.
3. E’ vietato offrire animali in premio, omaggio o vincita in ogni manifestazione pubblica e privata.
4. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1, devono essere di età non inferiore ai 6 mesi.
5. I cani e i gatti di cui al comma 4 devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute riportante la copertura vaccinale e i trattamenti contro endo ed ectoparassiti.
Art. 18
(Trasporto)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE n° 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d’affezione, da chiunque effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie e del codice della strada, evitando ogni sofferenza.
2. Nei trasporti con finalità non commerciali i mezzi di trasporto devono essere:
a. identificabili dall’esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo se superano il numero di tre;
b. tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi;
c. adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile e il microclima.
3. Per i viaggi superiori alle 8 ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.
4. E’ vietato trasportare cani, gatti e animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura quando esso non faccia parte dell’abitacolo, nonché in carrello appendice.
5. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d’affezione. I cani devono avere il guinzaglio e la disponibilità di museruola da applicare se necessario, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, comma 4; tutti gli altri animali debbono viaggiare all'interno di trasportini idonei alla specie.
Art.19
(Cimiteri per animali d’affezione e servizi di cremazione)
1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
3. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le procedure delle attività di cui al comma 1 ed i relativi controlli devono garantire ai cittadini la sepoltura delle spoglie e, nel caso di cremazione, la restituzione delle ceneri del proprio animale.
5. I costi relativi alle attività di cui ai commi precedenti sono a carico dei proprietari degli animali.
6. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito dei territori di rispettiva competenza.
Art. 20
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:
a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al detentore il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli dei necessari contatti sociali;
b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo;
c) addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività ed effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività; addestrare, inoltre, all’attacco/difesa salvo quando effettuata da enti riconosciuti;
d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e collari a punta;
e) detenere animali costantemente legati a catena in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l’incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso ed è sotto totale responsabilità civile e penale del proprietario; non può protrarsi per più di otto ore al giorno e la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciasi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l’acqua;
f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
g) detenere i gatti nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;
h) sottoporre gli animali d’affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l’asportazione delle unghie;
i) commercializzare, introdurre nel territorio nazionale ed esporre in fiere, mostre e gare di lavoro, cani e gatti con le mutilazioni di cui alla lettera h);
j) importare e introdurre da stati membri dell’Unione Europea cani di età inferiore ai tre mesi e ventuno giorni ovvero senza l’eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti;
k) sottoporre i cani a doping, così come definito all’articolo 1, comma 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n.376;
l) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).
m) introdurre nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
2. Gli interventi chirurgici di cui al comma 1, lettera h), sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Tale certificato deve accompagnare l’animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. E’ fatto divieto di addestrare animali d’affezione ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
Art.21
(Divieti e adempimenti)
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietate, inoltre, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .
2. Il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle autorità competenti.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 4 giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione dovrà contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
Art. 22
( Compiti del medico veterinario )
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario ufficiale.
2. In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve disporre l’invio delle spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. L’invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette aziende.
3. Il medico veterinario, a seguito di episodi ripetuti ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento già confermati dall’istituto zooprofilattico sperimentale, può emettere diagnosi autonoma senza l’ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
Art. 23
(Istituti zooprofilattici sperimentali)
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono ad autopsia l’animale ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. Gli istituti di cui al comma 1, devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che lo ha inviato, al servizio veterinario ufficiale e, qualora positivo, all’Autorità giudiziaria.
Art. 24
(Compiti del Sindaco)
1. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all’articolo 22, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
2. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 21, comma 1, provvede ad attivare tempestivamente tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata.
3. Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione dell’ articolo 21, comma 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.
Art. 25
( Attività della Prefettura)
1. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste agli articoli 21, 22, 23 e 24 della presente legge, è attivato, presso ciascuna Prefettura, un “Tavolo di coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 del presente articolo, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto dai Sindaci delle aree interessate, da un rappresentante rispettivamente della Provincia, dei servizi veterinari ufficiali, del Corpo Forestale dello Stato, dell’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, delle guardie zoofile, delle Forze di Polizia locali e da un veterinario libero professionista individuato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia.
Art. 26
(Obblighi per i produttori)
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale bersaglio.
2. Nell’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di smaltimento del prodotto stesso.
Art. 27
(Prestazioni medico veterinarie a carico del SSN)
1. Hanno diritto a prestazioni medico veterinarie a carico del SSN, erogate dalle aziende sanitarie locali , i seguenti soggetti:
a) i cani e i gatti presso i canili e gattili sanitari;
b) i gatti appartenenti alle colonie feline;
c) i cani randagi e i gatti di colonie feline ricoverati in rifugi a gestione pubblica o convenzionata;
d) i cani adibiti alla guida dei ciechi;
e) i cani e i gatti destinati alla pet therapy ed alla riabilitazione, nel contesto di strutture gestite dal servizio sanitario nazionale.
Art. 28
(Medicina veterinaria di base)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso la previsione di apposite risorse finanziarie, promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all’erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all’art. 29, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate
ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali e di sanità pubblica ed in particolare:
a) la profilassi vaccinale ;
b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
d) l’identificazione elettronica e l’iscrizione all’anagrafe.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle Regioni, dai Comuni o dalle Amministrazioni Provinciali, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie come definite all’articolo 2, comma 1, lettera l).
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano i criteri e le modalità per l’accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d’intesa di cui al comma 3.
Art. 29
(Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base)
1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all’art. 28, comma 2,sono erogate previo pagamento di una tariffa stabilita con il protocollo di cui al comma 3 del citato articolo 28, comma 3, da parte della Regione e Province autonome.
2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:
a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui;
b) sono titolari di pensione sociale;
c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;
d) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 (verifica da parte dell’ufficio legislativo).
Art. 30
(Vigilanza)
1. I servizi veterinari ufficiali, le competenti autorità di pubblica sicurezza e le guardie zoofile volontarie delle associazioni riconosciute vigilano e controllano, secondo le rispettive competenze, sull’esecuzione e l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il prefetto competente per territorio nomina le guardie zoofile, su richiesta delle associazioni riconosciute, come guardie particolari giurate ai sensi dell'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 31/03/1979 e successive integrazioni e della legge 20 luglio 2004, n. 189.
3. All’interno delle aree protette, la vigilanza sull’esecuzione e l’osservanza della presente legge è affidata anche ai guardaparco dipendenti degli enti parco.
Art.31
(Associazioni per la protezione degli animali)
1. Le associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), hanno diritto ad essere iscritte nei registri e negli albi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con le eventuali sedi presenti nei rispettivi territori.
2. Le associazioni riconosciute hanno diritto ad essere iscritte nei registri regionali ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di volontariato dalle leggi regionali.
Art. 32
(Guardie zoofile)
1. La qualifica di guardia zoofila è conseguita dopo aver frequentato appositi corsi di formazione organizzati dalle associazioni riconosciute ai sensi della legge 189/04 o dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dal D.P.R. n.33 del 31/03/1979 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 33
(Poteri sostitutivi del Prefetto)
1. Il Prefetto ha facoltà di esercitare potere sostitutivo in tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei Comuni degli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 34
(Piano degli interventi)
1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d’affezione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e zoofila.
2. Il piano, tenuto conto dei dati presenti in anagrafe canina, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio, degli animali ospitati nei rifugi deve contenere:
a) l’analisi del fenomeno dell’abbandono e del randagismo dei cani e della formazione di colonie feline al fine di mirare gli interventi;
b) i criteri di priorità e le scadenze relative ai diversi interventi;
c) le modalità di partecipazione degli enti locali, delle strutture veterinarie autorizzate sul territorio, delle associazioni per la protezione degli animali e dei privati;
d) le modalità per il monitoraggio delle attività e la raccolta uniforme dei dati;
e) le risorse per l’attuazione degli interventi classificate secondo la provenienza;
f) l’individuazione dei criteri per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
g) i criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di formazione professionale ai sensi della presente legge;
h) gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell’attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali, con particolare riferimento anche agli interventi educativi rivolti alle giovani generazioni in collaborazione con la scuola.
3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la Regione e Province autonome, i Comuni, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina Veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono il piano triennale degli interventi, una volta approvato, al Ministero della salute.
Art. 35
( Relazioni sull’attuazione)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero della salute , un resoconto circa l’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed il maltrattamento degli animali d’affezione, con particolare riferimento a:
a) gli interventi realizzati e i risultati ottenuti dagli enti cui fa carico l’attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;
b) i risultati della gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;
c) le iniziative relative all’attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d’affezione e salute dei cittadini effettuate direttamente o tramite enti e associazioni;
d) i risultati di vigilanza e controllo e relative sanzioni;
e) le risorse effettivamente impiegate nel piano triennale in base agli interventi;
f) i miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione precedente.
Art. 36
(Modifiche al titolo IX bis del codice penale)
1. Alla legge 20 luglio 2004 n. 189 è aggiunto l’articolo 1-bis:
“1. La condanna per taluno dei fatti previsti dall’articolo 1 comporta la perdita della facoltà di detenere animali e la sospensione per sei mesi dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione da due a tre anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere.”
2. La pena è aggravata se il reato è commesso esercitando abusivamente la professione di medico veterinario.
Art.37
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro ad 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), se dal fatto derivano lesioni all’integrità di persone o animali, sono puniti con la reclusione da 2 mesi ad 1 anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.
3. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4, lettere a), b), d) e g), dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 euro a 6000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque allontana i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei due mesi di età, fatti salvi i casi di decesso della madre o di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, sono puniti con l’arresto da tre mesi ad un anno e con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento della somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
6. Il responsabile proprietario di un animale d’affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 3, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
7. Il responsabile di un animale d’affezione in caso di smarrimento o di decesso dell’animale omette di dare comunicazione scritta al servizio veterinario ufficiale ai sensi dell’art. 3, comma 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all’articolo 5, ovvero coloro che omettono di dare segnalazione al servizio veterinario ufficiale di un animale d’affezione ferito, sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 euro a 4.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che sopprime un animale d’affezione in assenza di anestesia profonda e in assenza di una certificazione che l’animale è affetto da malattia grave ed’è sofferente, con prognosi infausta o di una certificazione che attesta che il cane è a rischio elevato per l’incolumità delle persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da €. 50.000 a €. 160.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ometta di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 10, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della gestione di un rifugio che avvia l’attività del rifugio in assenza dell’autorizzazione sanitaria prescritta all’articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3000 euro a 18.000 euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita attività con animali d’affezione senza la prevista autorizzazione sanitaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita tali attività senza essere in possesso della prescritta attestazione professionale.
14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari delle attività con animali d’affezione che non provvedono, qualora necessario, alle cure medico - veterinarie sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l'ammenda da €. 1.000 a €. 10.000.
15. Il titolare dell’attività con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, educazione ed addestramento di cani, che non adempie l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di aggiornamento dello stesso ai sensi dell’articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.
16. Chiunque trasgredisce alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, è punito con l’ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione, salvo i casi previsti dalla presente legge.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nello svolgimento delle attività con animali d’affezione non rispetta i requisiti di detenzione fissati con il decreto di cui all’art. 10, comma 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre, circhi nonché per spettacoli ambulanti ovvero per la pratica dell’accattonaggio è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 3.000 euro a 10.000 euro. Alla stessa pena è soggetto chiunque offre animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizza nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 6 mesi, animali privi del certificato medico veterinario di buona salute di cui all’art. 27, comma 5 della presente legge.
20. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 18, commi 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
21. Chiunque trasporti animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non facente parte dell’abitacolo, contravvenendo al divieto di cui al comma 4 dell’articolo 18, è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 30.000 euro.
22. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 1 e 3, sono puniti con l’arresto da tre mesi a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non dispone del certificato veterinario previsto dall’articolo 20, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
24. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, contravvenendo in tal modo al divieto di cui 21, comma 1, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.
25. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione non in conformità con le disposizioni di cui all’art. 21, comma 3 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
26. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all’articolo 26, comma 1 che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante, che commercializzino rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all’articolo 26, comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
Art. 38
(Norme transitorie)
1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all’art.10 comma 5 si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione.
2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti di cui all’allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro 3 anni devono corrispondere comunque ai requisiti fissati con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali rifugi, gestiti da associazioni e soggetti privati convenzionati, devono presentare al servizio veterinario ufficiale la documentazione completa inerente gli animali ospitati.
Art. 39
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del fondo della legge 14 agosto 1991, n.281 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2006, n.203.
Art. 40
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.














