Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale
PREMESSA:
- Considerato che ogni animale ha dei diritti; - considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; - considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; - considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano; - considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; - considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali. Si proclama:
ARTICOLO 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
ARTICOLO 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
ARTICOLO 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
ARTICOLO 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
ARTICOLO 5
a) Ogni animale appartenente a una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
ARTICOLO 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto a una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
ARTICOLO 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a un’alimentazione adeguata e al riposo.
ARTICOLO 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d’ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
ARTICOLO 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
ARTICOLO 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
ARTICOLO 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
ARTICOLO 12
a) Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
ARTICOLO 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
ARTICOLO 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.














